STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LAB4INT”
ART. 1 – COSTITUZIONE
1.1 E’ costituita, l’associazione “LAB4INT” – Analisi Investigativa e Scienze Forensi – Intelligence & Forensic Analisys Laboratory, assume la forma di associazione giuridica non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
1.2 L’Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata “LAB4INT” nelle manifestazioni esteriori
1.3 L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto dell’art. 145 del Tuir, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
1.4 L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
1.5 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
1.6 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 2 – SEDI E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
2.1 – La sede legale dell’Associazione è in Cittadella, via Verdi 45 – 35013, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2.2 – Il Consiglio Direttivo potrà instituire, sul territorio nazionale ed estero, coordinamenti locali secondari, nei termini e con le modalità che saranno indicate in apposito Regolamento Attuativo.
2.3 – L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART. 3 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
3.1 – L’associazione è libera, apartitica, non confessionale e non ha fini di lucro.
3.2 – L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere iniziative di ricerca scientifica e di intervento nell’ambito delle discipline psicologico-giuridiche, criminologiche, investigative, relative all’ambito delle scienze forensi e della sicurezza, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
3.3 La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
- a) realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scientifica nelle materie di cui al punto a);
- b) promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale, formativo, ricreativo, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale e culturale al tempo libero degli associati;
- c) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, professionali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- d) promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.
Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
- a) svolgere attività scientifiche, culturali, sportive, formative e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
- b) svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell’Associazione, anche rivolte a terzi, ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati. Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
3.4 L’associazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
3.5 L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 4 – SOCI E CATEGORIE DI SOCI
4.1 – La posizione di Socio è riservata agli operatori delle FF.OO. e FF.AA. . Potranno partecipare previo invito le associazioni e/o persone giuridiche tra queste ultime costituite, tramite il loro legale rappresentante, nonché al personale civile.
4.2 – All’interno delle categorie di cui al comma che precede, possono divenire soci dell’Associazione coloro i quali ne condividano gli scopi sociali e siano in possesso dei requisiti etici e morali sui cui l’Associazione stessa si fonda. Per tale ragione, l’appartenenza all’Associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata, all’atto della richiesta di ammissione, del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.
4.3 – La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, per iscritto, su apposito modulo prestampato predisposto dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di accettare o respingere le domande con parere insindacabile che sarà, in ogni caso, comunicato all’aspirante socio entro sessanta giorni.
4.4 – L’ammissione definitiva alla qualità di Socio si perfeziona con il provvedimento di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
4.5 – Le eventuali quote associative sono stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell’Associazione.
4.6 – I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori: i soci che risultano dall’atto costitutivo e a cui sono riconosciuti tutti i diritti ed i doveri dei Soci Ordinari.
- Soci Ordinari: i Soci ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione tra tutti coloro che presentano apposita domanda ai sensi del presente articolo. Hanno diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere 2 assembleari, per l’approvazione del bilancio nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono, altresì, liberamente concorrere.
- Soci Onorari: nominati con delibera del Consiglio Direttivo tra i non soci che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o dato cospicuo contributo all’Associazione. Non hanno diritto di voto, non sono soggetti alla quota sociale, la loro nomina può essere revocata, in ogni momento, con delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
5.1 – Tutti i Soci hanno il diritto di:
- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea; ciascun associato ha diritto ad un voto;
- c) essere rimborsati delle spese sostenute e documentate per l’attività prestata a favore dell’Associazione, purché previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, ai sensi di legge;
d)utilizzare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione;
- e) partecipare alle manifestazioni, seminari, convegni ed ogni attività promossa dall’associazione, beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati compatibilmente con le risorse disponibili.
5.2 – Gli Associati hanno l’obbligo di:
- a) osservare lo statuto sociale e l’eventuale regolamento interno;
- b) di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione;
- c) di attenersi al Codice Etico;
- d) di versare l’eventuale quota associativa secondo l’importo stabilito
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.
6.1 – La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, espulsione e decesso. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
6.2 – La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, tramite PEC ovvero raccomandata R.R. o latro mezzo idoneo, ed avrà effetto con effetto immediato.
6.3 – L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ne dà comunicazione, motivata e scritta, al socio espulso, qualora quest’ultimo:
- a) si renda inadempiente agli obblighi, ai doveri ed alle disposizioni del presente Statuto;
- b) ponga in essere atti e/o atteggiamenti e/o comportamenti contrari alle finalità dell’ente, al codice etico e/o che ledano l’onore, il decoro, il buon nome dell’associazione o dei suoi organi statutari;
- c) ponga in essere, in qualunque modo, condotte che arrechino danni morali o materiali all’associazione;
- d) si renda moroso nel pagamento delle quote associative annuali senza giustificato motivo;
6.4 – La delibera di espulsione non è impugnabile.
6.6 – Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
ART. 7 -ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
7.1 – Gli organi dell’associazione sono:
- a) l’Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Vice Presidente.
- e) Segretario
- f) Tesoriere
- g) Organo di controllo;
- i) Organo di revisione
7.2 – Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1 – L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l’anno, con avviso scritto contenente il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima la data fissata per l’adunanza. Tale avviso può avvenire tramite e-mail e/o altro mezzo di telecomunicazione inviata agli indirizzi risultanti dal libro soci ovvero con pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione ovvero mediante affissione nei locali dell’Associazione. L’Assemblea è, comunque, convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un decimo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
8.3 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, dal soggetto che viene designato dalla maggioranza dei soci presenti. Il presidente dell’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale.
8.4 – L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
- a) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei contI;
- c) approvazione del bilancio;
- d) responsabilità dei componenti degli organi sociali ed azione sociale di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e) tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione
L’assemblea straordinaria delibera su:
- f) lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione;
- g) modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8.5 – Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
8.6 – Delle riunioni dell’Assemblea e delle relative deliberazioni è redatto il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e conservato nel libro verbale delle assemblee in libera visione a tutti i soci.
ART. 9 – VALIDITÀ E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
9.1 – Gli associati possono partecipare all’Assemblea conferendo delega scritta ad altri associati. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.
9.2 – Le votazioni si esprimono con voto palese tranne per le delibere riguardanti le persone e le qualità delle persone, ovvero in tutti i casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno. L’intervento in assemblea e le votazioni potranno avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica, purché sia garantita l’identità dell’associato che partecipa e vota.
9.3 – L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega. In entrambi i casi, le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti.
9.4 – L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega. In entrambi i casi, le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei voti. Delibera, altresì, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio di quest’ultima con il voto favorevole di ¾ degli associati.
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1 – Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Soci, detti anche “Amministratori”, nominati dall’Assemblea tra i Soci e resta in carica per la durata di anni 5 (cinque), salvo che la delibera di nomina determini un tempo più breve. I primi Amministratori sono nominati con l’Atto Costitutivo.
10.2 – I membri del consiglio sono rieleggibili e la loro attività è prestata gratuitamente, salvo quando previsto all’art.5.1lett.c.
10.3 – Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, gli altri rimasti in carica provvederanno a sostituirli; questi ultimi così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea utile a provvedere sulla nomina. Se, ugualmente, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio Direttivo cessa dalla carica: gli Amministratori uscenti devono convocare con urgenza l’Assemblea dei soci per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria.
In seguito alla terza assenza ingiustificata dalle riunioni del consiglio direttivo, il consigliere assente sarà destituito dalla carica e si provvederà alla sua sostituzione a norma del presente articolo, salvo voto contrario del consiglio direttivo.
10.4 – Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative e gestionali, il Presidente ed il Vice presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere, determinando i poteri e le attribuzioni di ciascuno, nonché la durata dell’incarico che, in ogni caso, non potrà essere superiore al periodo di cui al comma 10.1 che precede.
10.5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione,
10.6 – Il Consiglio può delegare poteri ed attribuzioni anche agli altri membri del Consiglio, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente ovvero costituendoli in Comitati Esecutivi/Tecnici dei quali il Consiglio stesso determina le modalità di funzionamento. All’interno del Comitati Tecnici ed a supporto di questi ultimi, è facoltà del Consiglio nominare Soci che non siano anche Amministratori.
10.7 – Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli che la legge od il presente Statuto riservino inderogabilmente all’Assemblea. In particolare, il Consiglio delibera sulle seguenti materie:
- a) redige i programmi di attività sociale, conformemente alle finalità previste dallo Statuto;
- b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- c) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, oltre al rendiconto preventivo e consuntivo;
- d) fissa le quote annuali di associazione;
- e) stipula tutti gli atti ed i contratti necessari al perseguimento dell’oggetto sociale;
- f) delibera ammissione ed espulsione dei Soci e degli Amici oltre a nominare i Soci Onorari;
- g) nomina i Soci membri dei Comitati Esecutivi-Tecnici, qualora costituiti (cfr. art. 10.4);
- h) nomina, tra i Soci esterni al Consiglio, delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite dal Consiglio medesimo; i) istituisce e/o sopprime i coordinamenti locali secondari, adottando apposito regolamento per il loro funzionamento.
ART. 11 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ovvero, in sua mancanza o assenza, dal Vice Presidente o da due amministratori mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data ed il luogo dell’adunanza, che può essere anche diverso da quello della sede dell’associazione, da inviarsi a ciascun amministratore tramite e-mail e/o fax e/o lettera cartacea e/o altro mezzo di telecomunicazione almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere inviata con sole 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.
11.2 – Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno due amministratori in carica.
11.3 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei suoi membri presenti, anche quanto, per qualsiasi motivo, si allontanino o si astengano dal voto alcuni intervenuti.
11.4 – L’intervento in Consiglio direttivo e le votazioni potranno avvenire mediante mezzi di comunicazione, per corrispondenza, o in via elettronica purché sia garantita l’identità del membro che partecipa e vota. Delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle sue deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato nel corso della riunione.
ART. 12 – FONDO PATRIMONIALE E DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
12.1 – Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- a) quote associative;
- b) contributi straordinari degli associati;
- c) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rendite patrimoniali;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
12.2 – L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento esclusivo dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità ivi previste.
ART. 13 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
13.1 – L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
13.2 – Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Associati. Per la redazione del rendiconto economico finanziario, il Consiglio presenta all’Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, lo stato patrimoniale al 31 dicembre ed il rendiconto di gestione dell’anno precedente, accompagnati da una relazione sull’attività svolta ed i risultati raggiunti.
13.3 – Il rendiconto economico finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea e inviato per via telematica affinché tutti i soci possano prenderne visione.
13.4 – Successivamente alla sua approvazione in Assemblea, il rendiconto economico e finanziario, dovrà essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee. Ogni socio potrà prenderne visione ed estrarre copia.
Art. 14 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente
ART. 15 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, la revisione legale dei conti ma in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16 – Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi e nei modi previsti di legge ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
14.1 – Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’assemblea straordinaria (cfr. art. 8.4) che delibera, in questo caso come per la devoluzione del patrimonio successivamente allo scioglimento, con la maggioranza dei ¾ degli associati (cfr. art. 21 comma 3 codice civile).
14.2 – In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
14.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti senza scopo di lucro.
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA ARBITRALE
15.1 – L’ordinamento interno, l’amministrazione dell’ente e degli associati sono regolati dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo che precede. Statuto e Atto costitutivo formano giuridicamente un atto unitario. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
15.2 – La decisione su qualsiasi controversia che potesse insorgere tra gli associati o tra costoro e l’Associazione o gli Organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
15.3 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice Civile ed ogni altra legge applicabile.